Fanghi

Applicazione Fanghi

aggiornamenti

Gestione delle operazioni riguardanti l’utilizzo dei fanghi di depurazione sia in agricoltura che non; nel dettaglio, vengono trattati sia gli aspetti della produzione dei rifiuti (tabella codici CER, anagrafiche produttori e relativi impianti) che quelli dell’intermediazione e del trasporto (con la gestione e stampa dei relativi registri) e quelli dell’utilizzo (anagrafiche utilizzatori con catastini terreni degli appezzamenti). Per ogni ente sono gestiti i registri e le autorizzazioni, con relative scadenze. Sono stampate sia le bolle (L. 99/92) che i formulari (L. 22/97) e sono previste stampe ad hoc che facilitano la compilazione delle dichiarazioni MUD.

L’utilizzo dei fanghi non pericolosi di depurazione è previsto se:

  • sono stati sottoposti a idoneo trattamento di stabilizzazione;
  • sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e/o correttivo del terreno;
  • non contengono sostanze tossiche e/o nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente in generale.

Gli operatori del settore sono tenuti a richiedere e gestire Autorizzazioni emesse da Enti Regionali e/o Provinciali e sono coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi; a tale riguardo va sottolineato che il soggetto che esercita tale attività può essere sia il produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra il produttore stesso del fango e agricoltore. E’ evidente comunque che tale soggetto, in qualità di titolare dell’autorizzazione, è il responsabile del corretto spandimento dei fanghi, anche dal punto di vista delle responsabilità penali.

Per quanto riguarda invece la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il condizionamento e la stabilizzazione dei fanghi, destinati allo spandimento nel suolo a beneficio dell’agricoltura, questi rientrano nella disciplina prevista per il recupero dei rifiuti speciali.
Altre funzioni dell’applicazione sono finalizzate all’esercizio degli impianti di stabilizzazione e di condizionamento dei fanghi destinati allo spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura, che devono avvenire secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del dlgs 22/97, nonché agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, della L.R. n. 3/2000, anche qualora, nel caso di impianti di trattamento conto terzi, siano integrati con l’impianto di depurazione.

Referenze:

  • AMGA – Udine
  • CAFC SpA – Udine
  • CID Srl – Colloredo di Monte Albano
  • Terranova srl – Mortegliano